Sessualità & Legge
Come vivere serenamente la propria sessualità
senza incorrere nel rischio di infrangere le regole.

In presenza di reati contro la morale pubblica, sono in molti a chiedersi quali siano le prerogative – o eventualmente i limiti – dell’autorità di polizia qualora essa intervenga in luoghi pubblici, aperti al pubblico, esposti al pubblico e privati. La questione non comporta distinzione se l’atto compiuto contro la morale pubblica è commesso da omosessuali o eterosessuali.

In relazione all’art. 527 del Codice Penale, la legge vieta ogni "atto che viola, turba o ferisce il senso naturale di riserbo circa i fatti e le manifestazioni attinenti alla sfera sessuale, destando in chi possa assistervi disgusto e repulsione secondo il costume attuale, tenendo conto non delle aspirazioni ideali, ma della valutazione media della collettività", sempre che tale atto sia commesso in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Stando al Codice Penale, pertanto, osceno viene considerato quell’atto che comporta espliciti amplessi sessuali, che, svolti in pubblico, offendono il pudore.

Ma che cosa intendiamo per pudore? Giusta la predetta definizione il pudore è un concetto che va modificandosi nel tempo e di cui la legge ci offre una definizione formale e generica, ossia di reazione a determinati comportamenti (come appunto gli atti osceni), che potrebbe suscitare nell’animo di un soggetto esterno un senso di disgusto, e di repulsione.
È lecito l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza se uno o più soggetti vengono colti in flagranza di reato di atti osceni. Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni.

Anzitutto occorre chiarire i concetti di luogo pubblico, luogo aperto al pubblico, luogo esposto al pubblico e luogo privato.
L’ordinamento giuridico italiano li definisce così:
A) luogo pubblico è uno spazio a cui normalmente e indiscriminatamente di fatto o di diritto possono accedere tutti, come ad es.: le via, le piazze, i giardini pubblici, i boschi, l’aperta campagna, il mare, i parchi, le spiagge, ecc.;
B) luogo aperto al pubblico è un’area nella quale chiunque può entrare in determinati momenti (osservando regole e orari o essendo in possesso di una tessera di socio), come ad es.: associazioni culturali, chiese, teatri, cinema, musei, ospedali, caserme, rivendite pubbliche, scuole, scale di fabbricati, androni di palazzi, locali notturni, discoteche, dark room, pub, saune, treni. In quest’ultimo caso è possibile commettere reato solo se lo scompartimento o l’intera carrozza è condivisa con altri passeggeri (ad esempio il vagone letto è il caso in cui un soggetto non condivide lo scompartimento con altri passeggeri);
C) luogo esposto al pubblico è qualunque luogo, che pur non pubblico né aperto al pubblico, è visibile da un numero indeterminato di persone, come ad esempio una casa, un fondo privato, un balcone, un giardino privato, una finestra aperta, un’automobile ferma sulla pubblica via (qualora non essendo stati addottati particolari accorgimenti o non sussistendo particolari condizioni, sia possibile vedere ciò che avviene al suo interno;
D) luoghi privati sono spazi dove soggetti estranei sono esclusi dalla possibilità di entrare, come camerini, gabinetti, appartamenti. In questi ultimi luoghi, avere rapporti sessuali non costituisce reato.

Le autorità di pubblica sicurezza hanno senz’altro facoltà di entrare nelle sedi di associazioni o nei locali, anche se privati, e di chiedere ai clienti un documento d’identità. Inoltre, possono fare controlli attraverso terminali, al fine di garantire prevenzione contro il terrorismo, la mafia, la droga e altre forme di criminalità organizzata. Tuttavia questi controlli devono essere eseguiti in conformità alle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Di conseguenza, a chiunque siano richiesti i documenti, si consiglia di evitare di creare problemi o di reagire. Nel caso in cui un soggetto non ha con sé la carta d’identità, può farsi garantire da uno o più soggetti presenti nel locale. In caso contrario il soggetto può essere portato in Questura per accertamenti.

La polizia e i carabinieri non hanno invece facoltà di schedare le persone dopo gli accertamenti. Pertanto l’identificazione dei soggetti, se non vi sono elementi che possono comportare ipotesi o sospetti a carico di un soggetto, non deve comportare conseguenze d’alcun tipo.
In conclusione, il cittadino è per legge obbligato, su richiesta dell’autorità di polizia, a fornire le proprie generalità anche quando la polizia fa irruzione in un locale pubblico, anche se ciò viene spesso interpretato come un atto discriminatorio o un abuso di autorità nei confronti degli omosessuali, e spesso può generare una reazione di risentimento da parte dei clienti del locale.