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Sessualità
& Legge In presenza di reati contro la morale pubblica, sono in molti a chiedersi quali siano le prerogative o eventualmente i limiti dellautorità di polizia qualora essa intervenga in luoghi pubblici, aperti al pubblico, esposti al pubblico e privati. La questione non comporta distinzione se latto compiuto contro la morale pubblica è commesso da omosessuali o eterosessuali. In relazione allart. 527 del Codice Penale, la legge vieta ogni "atto che viola, turba o ferisce il senso naturale di riserbo circa i fatti e le manifestazioni attinenti alla sfera sessuale, destando in chi possa assistervi disgusto e repulsione secondo il costume attuale, tenendo conto non delle aspirazioni ideali, ma della valutazione media della collettività", sempre che tale atto sia commesso in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Stando al Codice Penale, pertanto, osceno viene considerato quellatto che comporta espliciti amplessi sessuali, che, svolti in pubblico, offendono il pudore. Ma che
cosa intendiamo per pudore? Giusta la predetta definizione il pudore
è un concetto che va modificandosi nel tempo e di cui la legge
ci offre una definizione formale e generica, ossia di reazione a determinati
comportamenti (come appunto gli atti osceni), che potrebbe suscitare nellanimo
di un soggetto esterno un senso di disgusto, e di repulsione. Anzitutto
occorre chiarire i concetti di luogo pubblico, luogo aperto al pubblico,
luogo esposto al pubblico e luogo privato. Le autorità di pubblica sicurezza hanno senzaltro facoltà di entrare nelle sedi di associazioni o nei locali, anche se privati, e di chiedere ai clienti un documento didentità. Inoltre, possono fare controlli attraverso terminali, al fine di garantire prevenzione contro il terrorismo, la mafia, la droga e altre forme di criminalità organizzata. Tuttavia questi controlli devono essere eseguiti in conformità alle norme del Testo Unico di Pubblica Sicurezza. Di conseguenza, a chiunque siano richiesti i documenti, si consiglia di evitare di creare problemi o di reagire. Nel caso in cui un soggetto non ha con sé la carta didentità, può farsi garantire da uno o più soggetti presenti nel locale. In caso contrario il soggetto può essere portato in Questura per accertamenti. La polizia
e i carabinieri non hanno invece facoltà di schedare le persone
dopo gli accertamenti. Pertanto lidentificazione dei soggetti,
se non vi sono elementi che possono comportare ipotesi o sospetti a carico
di un soggetto, non deve comportare conseguenze dalcun tipo. |